Telecamera del vicino puntata sul pianerottolo: quando è illegale (e come farla rimuovere)
La Cassazione ha fissato un principio chiaro nel 2026: a contare è l’angolo di ripresa, non chi ha installato la telecamera. Ecco come capire se quella del tuo vicino è nella norma.
Il vicino può tenere la telecamera puntata verso il pianerottolo davanti alla tua porta?
La regola della Cassazione 2026: conta l’angolo di ripresa, non la proprietà del dispositivo
Con la sentenza n. 9570 del 14 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due condomini che avevano installato una telecamera esterna, fissata alla parete davanti ai garage, per sorvegliare la propria auto. Il problema era che l’obiettivo riprendeva costantemente anche lo spazio di manovra comune, usato ogni giorno da tutti i condomini. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Torino: il singolo condomino può installare una telecamera privata senza chiedere il permesso all’assemblea, ma solo se l’inquadratura resta limitata alla sua proprietà esclusiva. Appena l’obiettivo raggiunge, anche solo in parte, un’area comune — pianerottolo, scale, androne, garage condiviso — l’installazione smette di essere un fatto “personale” ed entra nel campo di applicazione del GDPR, con tutti gli obblighi che ne derivano.
È utile non confondere questo caso con l’impianto di videosorveglianza condominiale vero e proprio, disciplinato dall’art. 1122-ter c.c.: quello riguarda telecamere installate sulle parti comuni per la sicurezza collettiva dell’edificio, deliberate dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, c.c. La telecamera privata di un singolo condomino segue invece una logica diversa, che è proprio quella chiarita dalla Cassazione nel 2026.
Cosa può riprendere senza permesso — e cosa no
Se la telecamera riprende esclusivamente spazi di proprietà privata (l’interno di casa, il balcone privato, il posto auto chiuso), si applica l’esenzione per uso personale: non servono cartelli, non serve una delibera, non si applicano gli obblighi del GDPR.
Nel momento in cui l’inquadratura include anche una porzione di area comune o di proprietà altrui, il condomino diventa a tutti gli effetti titolare del trattamento dei dati e deve rispettare le regole ordinarie: cartello informativo visibile prima di entrare nel raggio della telecamera, conservazione delle immagini limitata (in genere 24-48 ore, fino a 7 giorni in casi documentati), inquadratura ridotta al minimo indispensabile.
Non basta, però, la semplice presenza di un lembo di pianerottolo nell’inquadratura per rendere automatica la rimozione: quando lo spazio è oggettivamente stretto e il passaggio inevitabile, i giudici valutano se esista un rischio concreto e documentato che giustifichi quella specifica ripresa, applicando un criterio di proporzionalità.
Riferimenti normativi
Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2026, n. 9570 — la telecamera privata non richiede il permesso dell’assemblea se limitata alla proprietà esclusiva; se riprende aree comuni, serve un rischio concreto e un’inquadratura proporzionata.
Art. 1122-ter c.c. — disciplina solo gli impianti di videosorveglianza condominiale collettivi, deliberati dall’assemblea con la maggioranza dell’art. 1136, comma 2, c.c.: regime diverso dalla telecamera privata del singolo.
Art. 700 c.p.c. — ricorso cautelare d’urgenza per ottenere la rimozione o la riconfigurazione di una telecamera lesiva della riservatezza.
Art. 615-bis c.p. — interferenze illecite nella vita privata: rileva soprattutto se la ripresa arriva a intercettare l’interno dell’abitazione altrui, non in automatico per la sola ripresa del pianerottolo, che non è di per sé “luogo di privata dimora”.
Quando i giudici hanno ordinato la rimozione (o la modifica) nel 2026
Il Tribunale di Taranto, con un provvedimento del 19 giugno 2026, ha accolto quasi integralmente il ricorso di una condomina contro la vicina dello stesso pianerottolo: non è stata disposta la rimozione totale, ma la riconfigurazione dell’impianto, limitato alla sola porta d’ingresso della resistente, con esclusione tassativa di scale e pianerottolo comune, e con l’obbligo di disattivare la registrazione audio.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con un’ordinanza del 30 aprile 2026, ha invece ordinato la rimozione integrale di una telecamera posizionata sopra una porta d’ingresso, perché il balcone-pianerottolo condiviso era largo poco più di un metro — un passaggio obbligato per i vicini, i loro familiari e i loro ospiti — e non era stata fornita alcuna prova concreta della necessità di quella ripresa.
Non è però un automatismo: lo stesso Tribunale di Torre Annunziata, in un caso precedente (dicembre 2025), aveva escluso la violazione della privacy perché l’accertamento tecnico aveva dimostrato che la telecamera in questione non riprendeva davvero proprietà o pertinenze altrui, ma solo spazi già visibili a chiunque passasse. La differenza, ogni volta, si gioca sull’angolo di ripresa effettivo — verificato in concreto, non presunto.
Cosa puoi fare se ti senti ripreso
Prima di tutto, verifica cosa inquadra davvero la telecamera: spesso la percezione soggettiva (“mi sento osservato”) non corrisponde all’angolo reale di ripresa. Se il condominio ha un impianto collettivo deliberato ex art. 1122-ter c.c., puoi chiedere all’amministratore la planimetria dei campi visivi. Se si tratta di una telecamera privata del vicino, puoi partire con una richiesta scritta e informale di riorientamento.
- Se la richiesta bonaria non porta a nulla, puoi presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che può sanzionare il titolare del trattamento non conforme.
- Per una tutela più rapida, puoi rivolgerti al giudice con un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., come nei casi di Taranto e Torre Annunziata, per ottenere la rimozione o la riconfigurazione dell’impianto.
- Se la ripresa arriva a intercettare l’interno della tua abitazione, la questione può assumere anche un rilievo penale ai sensi dell’art. 615-bis c.p.
Il vicino deve avvisarmi se ha installato una telecamera vicino alla mia porta?
Non deve avvisarti personalmente, ma se l’inquadratura raggiunge aree comuni deve rispettare gli obblighi GDPR, incluso un cartello informativo visibile prima del raggio d’azione della telecamera.
Basta che la telecamera sia “puntata verso la mia porta” per essere illegale?
No, non automaticamente: se l’angolo resta comunque nel perimetro della proprietà esclusiva del vicino, senza intercettare stabilmente aree comuni o tue pertinenze, può essere legittima. Conta l’inquadratura reale, non l’impressione soggettiva.
Posso chiedere di vedere le immagini che mi riguardano o farle cancellare?
Sì, se il sistema rientra negli obblighi GDPR (cioè riprende anche aree comuni), puoi esercitare i diritti di accesso e cancellazione nei confronti del titolare del trattamento.
Cosa rischia il vicino se non si adegua?
Un ordine giudiziale di rimozione o riconfigurazione, eventualmente con una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, oltre a possibili sanzioni amministrative del Garante privacy.
Devo per forza andare dal giudice?
No, spesso basta una richiesta scritta all’amministratore o direttamente al vicino. Il ricorso al giudice è lo strumento da usare quando la violazione è concreta, documentata e la controparte non collabora.
La telecamera del vicino è a rischio rimozione?
Rispondi in base a quello che sai davvero: il risultato è orientativo e si basa sui principi delle sentenze citate nell’articolo, non sostituisce una valutazione legale del tuo caso specifico.
1. Cosa inquadra la telecamera, per quanto ne sai?
2. Il pianerottolo o corridoio ripreso è stretto e obbligatorio per passare?
3. C’è stata una delibera assembleare che autorizza l’impianto?
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