Advertise with Googlier.com Psichiatria: notizie e informazioni sulla salute mentale http://andreamazzeo.altervista.org/blog l'AlterBlog Wed, 04 Nov 2026 09:23:19 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 /favicon.ico Psichiatria: notizie e informazioni sulla salute mentale http://andreamazzeo.altervista.org/blog 32 32 IL COMPORTAMENTO DI RIFIUTO O EVITAMENTO http://andreamazzeo.altervista.org/blog/il-comportamento-di-rifiuto-o-evitamento/ http://andreamazzeo.altervista.org/blog/il-comportamento-di-rifiuto-o-evitamento/#respond Tue, 03 Nov 2026 08:39:58 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2725 Continue reading →]]> Il comportamento di evitamento è una strategia con la quale una persona cerca di sottrarsi a situazioni, luoghi, eventi, pensieri, emozioni o persone che percepisce come minacciosi, ansiogeni o sgradevoli.
Il comportamento di evitamento comprende quindi anche quelle situazioni in cui i figli rifiutano la relazione con uno dei genitori, cosiddetto rifiuto genitoriale, durante o dopo la separazione dei genitori.

Il DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali) offre la possibilità di approfondire la natura di un comportamento di evitamento, o rifiuto, mediante un percorso diagnostico razionale; non dimentichiamo che ‘dia-gnosi’ significa ‘conoscere attraverso’ (i sintomi, i comportamenti, ecc).
Il Prof. Michael First, Professore di psichiatria presso la Columbia University, nonché tra gli autori e curatori dei DSM, ha creato gli algoritmi diagnostici basati appunto sulle classificazioni del manuale DSM.
La Columbia è quella università statunitense che nel 1985 espulse a vita il Dott. Richard Alan Gardner, che comunque era solo un volontario non retribuito (“an unpaid volunteer — not a professor of child psychiatry.“- ultimo rigo), dopo la pubblicazione, su una rivista di opinioni, del suo articolo in cui descriveva la PAS (sindrome di alienazione genitoriale). La motivazione posta alla base dell’espulsione di Gardner dall’università fu la seguente: «perché ignorante nella disciplina di psichiatria e incapace di ragionare secondo il metodo scientifico».

Ma torniamo al comportamento di evitamento o rifiuto; il libro del Prof. First è quello nell’immagine a lato e alle pagine 27-29 descrive l’albero diagnostico differenziale, l’algoritmo insomma, per comprendere la natura del comportamento di evitamento e pervenire alla eventuale diagnosi del disturbo sottostante.

L’albero diagnostico differenziale è pubblicato a questo link del mio sito web; certo, è basato sul DSM-IV, pubblicato nel 1994, e questo per il semplice motivo che in quegli anni questa edizione e la precedente, il DSM-III-R, sono stati per me materia di studio, pane quotidiano per così dire, sui quali ho basato la mia formazione clinica. Il DSM-III-R mi è servito per la preparazione all’esame di Idoneità Nazionale a Primario di Psichiatria e credo che nessuno dei ragazzetti ignorantelli che imperversano oggi con convegni e altro sul rifiuto genitoriale abbia i miei stessi titoli ed esperienza clinica; e come ci ricorda il Prof. Ugo Fornari, insuperato maestro di psichiatria forense, “Ancora una volta la clinica è sovrana con un’attrezzatura mentale sua propria” (Fornari U, Trattato di Psichiatria Forense, VI edizione. UTET Giuridica, 2015). Chi è in possesso di una buona formazione clinica è anche un buon consulente mentre una formazione clinica precaria o addirittura assente produce un pessimo consulente.

Sono in commercio testi aggiornati per la diagnosi differenziale secondo il DSM, sempre a cura del Prof. First, una basata sul DSM-5 pubblicata nel 2015 e l’altra, recentissima, basata sul DSM-5-TR pubblicata nel 2026; per quel che so le differenze sono marginali, il percorso diagnostico è sempre lo stesso.
Naturalmente, sono sempre disponibile a rivedere quanto da me pubblicato ove mi si dimostri che le differenze sono sostanziali e non basate sulle manipolazioni degli psicologi giuridici di fede gardneriana.

Il mio contributo è stato quello di creare un ipertesto in htm che consente agevolmente di scorrere il percorso diagnostico differenziale; è a questo link.
La fruizione è molto semplice, si inizia con il primo item e poi rispondendo SÌ oppure NO a ciascun item si giunge alla diagnosi dell’eventuale disturbo che sostiene il comportamento di evitamento o rifiuto. Dico eventuale perché l’algoritmo prevede che se non è soddisfatto alcun criterio diagnostico la conclusione è che si tratta di un comportamento di evitamento, o rifiuto, “normale”; laddove quel ‘normale’ posto tra virgolette sta a significare che non è un comportamento di evitamento o rifiuto di rilievo clinico. In nessun punto il DSM fa cenno a manipolazioni o condizionamenti, sono invenzioni degli psicologi giuridici di fede gardneriana.

Che poi, in sede psico-forense ovvero di CTU si voglia considerare il normale comportamento di rifiuto o evitamento come un qualcosa avente valenza patologica è una forzatura che non trova riscontro nella letteratura scientifica seria, non quella della psicologia giuridica di fede gardneriana; è il solito processo di patologizzazione, o se si vuole di psichiatrizzazione, di comportamenti “normali” che non corrispondono ai canoni socio-culturali predominanti, ovvero quelli dei giudici, non tutti, e dei CTU di fede gardneriana.
Come al solito, terzo assioma della comunicazione (cfr. Watzlawick, Pragmatica della comunicazione, Ed. Astrolabio), stabilisce la punteggiatura chi ha più potere nella relazione e nella relazione tra le parti e Giudice-CTU il divario di potere è enorme e sta tutto dalla parte del Giudice e del CTU. Sono loro che stabiliscono ciò che è normale e ciò che non lo è, anche contro la scienza, anche contro il buon senso; sono scelte ideologiche di adesione acritica e fideistica ai concetti di Gardner, l’autentico mostro americano (ultimo rigo).

Ma torniamo al rifiuto senza divagare; da circa un anno alcuni psicologi giuridici di fede gardneriana stanno girando l’Italia, in guisa di frati cercatori, per promuovere e pubblicizzare un loro libro mediante eventi e convegni. Viste le sciocchezze ivi contenute hanno sicuramente pubblicato a spese proprie, nessun editore avrebbe investito denaro senza una revisione del testo (ma di questo è prematuro parlare).
L’albero diagnostico differenziale, sia nel formato pdf sia in quello htm consente di analizzare il rifiuto del minore verso la relazione con un genitore in maniera razionale e scientifica, agganciata al DSM-IV; ripeto le edizioni successive sono assimilabili, e comunque vi si può fare riferimento ugualmente, senza le manipolazioni tipiche degli psicologi giuridici di fede gardneriana.
Escluse le diagnosi psichiatriche più pregnanti (es. depressione, schizofrenia, agorafobia, ecc) il percorso diagnostico porta verso quattro diagnosi:

  1. Disturbo post-traumatico da stress
  2. Disturbo da stress acuto
  3. Disturbo dell’adattamento
  4. Normalità del comportamento di rifiuto o evitamento

A questo punto bisogna che chi di dovere ne prenda atto: o ci si adegua a quanto la ricerca scientifica ha dimostrato oppure si continuano a massacrare bambini e genitori protettivi con sentenze emesse non in nome del popolo italiano ma, ideologicamente e senza analizzare i fatti, in nome di una fede, quella gardneriana.

]]>
http://andreamazzeo.altervista.org/blog/il-comportamento-di-rifiuto-o-evitamento/feed/ 0
E CI MANCAVANO GLI PSICOLOGI NAZISTI http://andreamazzeo.altervista.org/blog/e-ci-mancavano-gli-psicologi-nazisti/ http://andreamazzeo.altervista.org/blog/e-ci-mancavano-gli-psicologi-nazisti/#respond Wed, 14 Oct 2026 12:32:12 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2698 Continue reading →]]> Si tratta di una chiara iperbole, ma mica poi tanto iperbolica se analizziamo i fatti.
E i fatti sono i seguenti.

Nel 2021 la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 13217 del 22 gennaio, pronunciandosi sul ricorso avverso il Decreto della Corte di Appello di Venezia del 16/12/2019 che disponeva «l’affido “super-esclusivo” della minore al padre» e ciò in seguito alla CTU secondo cui c’era «il rischio di alienazione della minore rispetto al padre (rilevando altresì che la madre sembrava affetta dalla cd. sindrome della “madre malevola“».

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato il Decreto della Corte di Appello di Venezia rilevando che lo stesso fosse «espressione di una inammissibile valutazione di tätertyp (un concetto proprio del codice penale della Germania nazista del 1940), ovvero configurando, a carico delle ricorrente (la madre), nei rapporti con la figlia minore una sorta di “colpa d’autore” connessa alla postulata sindrome» (madre malevola che aliena i figli); ne ho parlato qui.

II 6 ottobre 3026 il CNOP (Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi) ha reso pubblica una lettera aperta indirizzata al Ministro della Giustizia, ai Presidenti del Tribunali per i minorenni, al Consiglio nazionale forense a al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio.

Con questa lettera aperta il CNOP ha fatto propria la sollecitazione del Ministro il quale, nel dichiarare che «non vi è alcuno spazio per la cosiddetta alienazione parentale» apriva a un confronto sul tema chiedendo contributi dagli addetti ai lavori. Primo fra tutti, prima quindi del Consiglio nazionale forense, della FNOMCEO (Federazione nazionale degli ordini dei medici e odontoiatri) e di altre associazioni interessate, il CNOP, mostrando una notevole sensibilità, ha risposto alla sollecitazione del Ministro.
In breve (per saperne di più leggersi con attenzione la lettera aperta) il CNOP dichiara che:
«- Per la psicologia italiana il punto è chiuso da tempo: in quarant’anni nessuna evidenza ha trasformato l’alienazione parentale in una diagnosi.»

– Con l’uso nei tribunali della PAS e dei suoi corollari (Cassazione n. 9691/2022) quali alienazione parentale, madre malevola, rifiuto genitoriale, ecc. «La denuncia della madre viene rovesciata in prova della sua ostilità; il gesto di proteggere figlie e figli da un padre violento viene riletto come “alienazione”. Si chiama vittimizzazione secondaria, e ferisce due volte: la donna che ha denunciato e il minore che alla violenza ha assistito.»

«- Sull’ipotesi dell’alienazione vengono disposti i cosiddetti trattamenti di “riallineamento” o di riunificazione forzata: il minore viene separato dal genitore protettivo – quasi sempre la madre – e collocato altrove perché si “decondizioni”. Di questi interventi non esiste prova di efficacia, e il consenso degli esperti è che producano danno. … Lo psicologo che vi presta la firma esce dal perimetro deontologico della professione.»

Come si può leggere, nulla di trascendentale, solo la risposta scientificamente informata del CNOP all’invito del Ministro a inviare contributi scientifici; è auspicabile che anche altre associazioni mostrino la medesima sensibilità.
Alla lettera del CNOP hanno fatto seguito reazioni rabbiose di alcuni psicologi giutidici per i quali “il fenomeno alienazione genitoriale esiste” mostrando così di non sapere cosa si intenda per fenomeno, di uno psichiatra nonché neuropsichiatra infantile, che è giunto ad affermare in un suo post che “il CNOP si è coperto di ridicolo“, ma soprattutto desta sconcerto la presa di posizione di ‘Altra psicologia’, associazione di psicologi che nella home page si dichiara impegnata politicamente (ma poi accusa il CNOP di fare politica!).

E comunque quella del fenomeno è storia vecchia.

Il 13 ottobre 2026 è comparso in rete un articolo di questa associazione dal titolo “CNOP e PAS: La guerra a una sindrome che non c’è. La Negazione di un fenomeno che esiste“; anche costoro ignorano cosa si intenda per fenomeno.
Con il solito giochetto da saltimbanchi Altra psicologia cerca maldestramente di ribaltare la questione dicendo che sì la PAS non esiste ma esistono «condotte di ostacolo, pressioni psicologiche, denigrazione sistematica, conflitti di lealtà, alleanze disfunzionali, incapacità genitoriali o più fattori intrecciati tra loro».
Cioè il solito minestrone con il quale nei tribunali si continua a fare vittimizzazione secondaria ai genitori protettivi e ai loro figli, tutelando e difendendo invece i genitori violenti o pedofili (facendosi così complici della violenza e degli abusi sessuali), sulla scorta di CTU che si richiamano proprio ai concetti antiscientifici di PAS, alienazione parentale, madre malevola, problema relazionale, ecc. sino al più recente rifiuto genitoriale; la solita paccottiglia, insomma, di derivazione gardneriana, pro-violenza e pro-pedofilia.

E comunque l’esistere o il non esistere di una entità è discorso che appartiene alla fede, alla religione, più che alla scienza; nel mondo della ricerca scientifica valgono le evidenze (“sensate esperienze e necessarie dimostrazioni” scriveva Galileo nel 1500-1600). Chi ragiona diversamente si pone fuori della comunità scientifica e abbraccia solo una fede; Gardner nella sua ultima conferenza, a Francoforte nel 2022, si rivolse ai partecipanti chimandoli “miei fedeli” ed elencò una serie di cose che dovevano “essere fatte nel regno della PAS“. Come si vede, il livello della psicologia giuridica versione Gardner è quello della fede e non quello della scienza.

Altra psicologia sostiene e ribadisce proprio questi concetti privi di validità scientifica oltre che di logica, quali «condotte di ostacolo, pressioni psicologiche, denigrazione sistematica, conflitti di lealtà, alleanze disfunzionali, incapacità genitoriali o più fattori intrecciati tra loro.»
Sulle condotte di ostacolo si è pronunciato nel 2018 un giudice della Corte Suprema del tribunale di New York definendo la testimonianza degli ‘esperti’ che ne avevano parlato (Amy Baker, Linda Gottlieb e Robert Evans) come l’apice della follia. Viene da chiedersi come mai una associazione di psicologi sostenga concetti che sono l’apice della follia; hanno forse bisogno di una consulenza psichiatrica?
Le pressioni psicologiche: bisogna dimostrare con dati concreti e oggettivi che sono state fatte nei confronti del bambino, dove, come, quando e da chi, non immaginarle e sulla base della propria immaginazione riportarle nella CTU. La tautologia “se c’è rifiuto c’è stata manipolazione” è una tautologia fallace mai dimostrata.
La denigrazione sistematica: vale lo stesso discorso del paragrafo precedente.
Conflitti di lealtà: qui mi perdonino gli psicologi di Altra psicologia ma mostrano davvero una crassa ignoranza della psichiatria e psicologia sistemico-relazionale, significa non sapere cosa è il conflitto di lealtà. Prima della separazione, quando la famiglia era ancora unita, il bambino era costretto a mantenere la lealtà a entrambi i genitori, venendosi a trovare in conflitto di lealtà (mantenere la lealtà anche verso il genitore maltrattante); con l’avvenuta separazione il bambino sceglie il genitore con il quale convivere, il genitore protettivo, tirandosi così fuori dal conflitto di lealtà che aveva in precedenza.
Alleanze disfunzionali: bisogna proprio essere fuori di testa, e molti CTU lo sono per davvero, per ritenere che il desiderio del bambino di vivere con il genitore protettivo per non subire più violenza o abusi sessuali sia un’alleanza disfunzionale.
Incapacità genitoriali: la capacità o incapacità genitoriale va dimostrata sulla base di elementi concreti e oggettivi e non delle fanfaluche dei CTU e dei servizi sociali.
Più fattori intrecciati fra loro: e cioè quali? Così si lascia aperto il campo a ogni forma di arbitrio.

Da queste rabbiose esternazioni deduco che sono ancora numerosi gli psicologi affezionati a questi concetti antiscientifici e che quindi davvero il CNOP ha le proprie ragioni per sostenere:
«– che la formazione degli psicologi escluda la PAS, l’AP e ogni costrutto che vi si richiami, in linea con le indicazioni delle organizzazioni internazionali;
«- che nelle consulenze tecniche e nelle perizie, le valutazioni o proposte di intervento dei professionisti non sostengano il costrutto dell’alienazione parentale.»
e per chiedere:
«- che l’ascolto del minore sia sempre e comunque tutelato e sia al centro di ogni valutazione o decisione giudiziale e che la paura verso un genitore violento non venga trattata come un sintomo da correggere o riparare;
«- che i colloqui del consulente tecnico con i minori siano sempre videoregistrati e depositati agli atti, con la stessa garanzia già prevista per l’ascolto del giudice: in assenza di registrazione, il vissuto del minore resta affidato alla sola trascrizione del consulente – non verificabile in contraddittorio – e il bambino rischia di dover ripetere più volte il proprio racconto;
«- che venga messa fine agli interventi di riunificazione coatta disposti in sede giudiziaria
.»

]]>
http://andreamazzeo.altervista.org/blog/e-ci-mancavano-gli-psicologi-nazisti/feed/ 0
LA CAPACITÀ DI RENDERE TESTIMONIANZA http://andreamazzeo.altervista.org/blog/la-capacita-a-rendere-testimonianza/ Wed, 29 Jul 2026 11:26:52 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2669 Continue reading →]]> Art. 196 del Codice di procedura penale:

“1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell’esame testimoniale non precludono l’assunzione della testimonianza.”

Desta pertanto estrema meraviglia ma soprattutto massimo sconcerto quanto si legge in un recente documento denominato “Protocollo di intesa” e cioè:
«La nomina, peraltro, può essere effettuata anche qualora occorra procedere all’accertamento sulla capacità testimoniale; ecc.»

Come, come, eccellentissimi signori giudici della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, delle Procure del Distretto del Lazio e, meno eccellenti, signori psicologi dell’Ordine degli Psicologi del Lazio?
In violazione dell’art. 196 del Codice di procedura penale, che al primo comma sancisce che “ogni persona ha la capacità di testimoniare” vorreste arrogarvi il potere di accertare la ‘capacità testimoniale’? (riferita ovviamente ai minori vittime di reato, in particolare vittime di abusi sessuali, perché è su questo che gli psicologi giuridici battagliano).

Ma prima di firmare questo documento lo avete letto?
E se lo avete letto vi è sfuggita questa mostruosità giuridica? Un protocollo di intesa che contraddice la legge, ponendosi così fuori legge!

Ciò che va, non accertata ma verificata, ai sensi dell’art. 196 cpp secondo comma, è “l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza“; ovviamente intesa come idoneità generica a rendere testimonianza, mai come idoneità specifica poiché quest’ultima va eventualmente verificata sulle dichiarazioni rese dal minore in sede di incidente probatorio, qualora lo stesso venga disposto dal Giudice.
In sede di SIT non si può disporre l’accertamento dell’idoneità specifica poiché questo è un accertamento che va fatto sulle dichiarazioni del minore nel corso dell’incidente probatorio.

I giudici, non tutti per carità, continuano a ignorare questa distinzione tra idoneità generica, che precede l’incidente probatorio, e idoneità specifica che deve essere valutata successivamente all’incidente probatorio.
Gli psicologi giuridici si sentono investiti da vice-giudici e sistematicamente dicono e scrivono che il minore possiede la capacità generica ma che quella specifica è influenzata da suggestioni, come in questi casi; questo prima dell’incidente probatorio quando nessuno sa cosa il minore dichiarerà in quella sede. E così il pedofilo, o il violento, è salvo; del resto per gli psicologi giuridici i casi di abusi sessuali che arrivano in Tribunale non sono veri casi di abusi sessuali.

Come scrive il Prof. Ugo Fornari, maestro insuperato di psichiatria forense, alla pag. 629 del suo Trattato il perito deve limitarsi alla valutazione della idoneità mentale generica a rendere testimonianza; tale accertamento è propedeutico all’incidente probatorio. “La valutazione dell’idoneità mentale specifica si riferisce alle dichiarazioni del minore in sede di incidente probatorio”.

Nel caso di rivelazione spontanea resa dal minore, fermo restando che non può esprimersi sulla veridicità dei fatti riferiti dal minore, scrive sempre il Prof. Fornari, il perito deve rendere una sua valutazione sulla “capacità/possibilità/modalità di narrare i fatti”.

Ancora oggi capita di leggere perizie in cui il perito afferma che il bambino non è attendibile, che la sua narrazione è imprecisa e che le circostanze riferite sono ‘fattoidi’.

Se il bambino sia attendibile o meno, se la narrazione sia precisa o imprecisa e se le circostanze riferite siano veritiere o meno lo stabilisce il giudice non certo il perito di turno; perito che evidentemente non sa fare il suo lavoro oppure è apertamente schierato con il genitore rifiutato dal bambino.

IN SINTESI

Ogni persona ha la capacità di testimoniare (art. 196 cpp, primo comma. Nessuna perizia può essere disposta per accertare la capacità di rendere testimonianza; sarebbe un accertamento in violazione delle legge e pertanto nullo.

Ove lo ritenga utile al processo il Giudice dispone perizia al fine di valutare l’idoneità fisica o mentale a rendere tertimonianza (art. 196 cpp, secondo comma); l’idoneità è cosa ben diversa dalla capacità.

La valutazione dell’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza si articola in due momenti ben distinti:

Prima dell’incidente probatorio va valutata esclusivamente l’idoneità generica.

Dopo l’indicente probatorio, se il Giudice lo ritiene, si può valutare l’idoneità specifica.

]]>
IL COSÌ DETTO ‘RISCHIO EVOLUTIVO’ – Altra falsità scientifica tanto cara agli psicologi giuridici http://andreamazzeo.altervista.org/blog/il-cosi-detto-rischio-evolutivo-altra-falsita-scientifica-tanto-cara-agli-psicologi-giuridici/ Wed, 03 Jun 2026 11:35:02 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2634 Continue reading →]]> L’espressione ‘rischio evolutivo’ compare frequentemente nelle CTU sull’affidamento dei figli minori dopo la separazione dei genitori; quelle che si richiamano alla falsa malattia, la PAS, poi divenuta alienazione parentale dopo la dichiarazione del Ministro della Salute, e poi divenuta tante altre cose a dimostrazione dell’inconsistenza stessa del concetto ma anche dell’inconsistenza professionale dei suoi sostenitori.

Non conoscevo l’articolo del Prof. Massimo Ammaniti sul concetto di rischio evolutivo. Il Prof. Ammaniti (un vero Professore universitario non come tanti che si autoproclamano prof ma senza esserlo come risulta dai loro curriculum) è sicuramente il più importante psichiatra e neuropsichiatra infantile italiano, il suo cv parla chiaro; l’articolo cui mi riferisco è il seguente.

Si tratta dello screenshot preso da una pagina Facebook, quindi non è il massimo come leggibilità; mi soffermo sulla frase messa al centro e scritta in corsivo: «Non c’è nessuna giustificazione scientifica all’idea che il ragazzo andrebbe incontro a “malattie mentali o disturbi di personalità”».

Il caso cui il Prof. Ammaniti si riferiva era quello cosiddetto del ‘bambino di Cittadella’ prelevato con i soliti metodi violenti, tanto cari ai padri rifiutati dai figli, e venendo trascinato per strada tenuto mani e piedi dal padre e da poliziotti, sotto la supervisione del CTU autore di quello scempio.
Nella CTU lo psichiatra, era il 2012, parlava di PAS e dei conseguenti danni psicologici che il bambino avrebbe potuto manifestare in futuro per via del rifiuto di relazionarsi con il padre. A queste affermazioni prive di validità scientifica rispondeva il Prof. Ammaniti con il suo articolo. Ed è singolare che i giudici si scelgano come CTU professionisti che hanno sostenuto e sostengono tuttora concetti privi di validità scientifica; disattendendo precise indicazioni governative.

Sono numerose le CTU in cui ho trovato il concetto di ‘rischio evolutivo’ appioppato a bambini che rifiutavano la relazione con un genitore, di solito il padre, da loro accusato di violenza o abusi sessuali; le elenco di seguito (l’ordine è alfabetico dal cognome della madre, non cronologico).

1) 2016, Tribunale civile di Terni, la CTU, psicologa; scrive: “l’inclinazione attuale a disconnettersi da suo padre con conseguenze evolutive patologiche in prognosi“.

2) 2016, Tribunale civile di Lecce, la CTU, psicologa; scrive: “rischio evolutivo a cui il bambino andrebbe incontro qualora sperimentasse unicamente la modalità relazionale materna“.

3) 2016, Tribunale civile di Cassino, la CTU, psicologa; scrive: “rischio evolutivo in grado di provocare disturbi psicofisici, relazionali e comportamentali“.

4) 2021, Tribunale civile di Milano, il CTU, psicologo; scrive: “rischio psicopatologico e comunque un pregiudizio severo alla sua traiettoria di crescita“. Nella stessa CTU per la testista, psicologa, “è presente un rischio di evoluzione depressiva“, per la CTP della madre, psicologa c’è il “rischio evolutivo di una coartazione emotiva e di fuga dal reale” e per la CTP del padre, psicologa, c’è un “elevato rischio evolutivo di viraggio psicotico“.

5) 2018, Tribunale civile di Cuneo, i CTU, psichiatra e psicologa; scrivono: “grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo dei minori stessi“.

6) 2017, Tribunale civile di Parma, la CTU, neurologa e psichiatra, scrive: “è un minore a rischio evolutivo, in quanto fortemente attaccato alla figura materna“.

7) 2019, Tribunale civile di Parma, la CTU, neuropsichiatra infantile, scrive: “il rischio del minore di sviluppare una psicopatologia è elevato e certo“; per il CTP del padre, psichiatra e neuropsichiatra infantile, “il minore si trova attualmente in una condizione di grave rischio evolutivo che riguarda la sua salute psicofisica“.

8) 2016, Tribunale civile di Bologna, il CTU, psichiatra, scrive: “Non si possono infatti sottovalutare i rischi evolutivi connessi al prolungamento di questa situazione, caratterizzata da un’attenuazione dei contatti con la figura paterna“.

9) 2016, Tribunale civile di Roma, la CTU, psicologa, scrive: “rischio evolutivo per i minori non vedendo questi da lungo tempo il padre“.

10) 2018, Tribunale civile dei minori di Brescia, il CTU, neuropsichiatra infantile, scrive: “il patologico rifiuto della bambina di vedere il padre conferma il rischio evolutivo che sta traversando la minore” e “rischio di evoluzione patologica della personalità è stato riscontrato in situazioni di alienazione parentale“; per i servizi sociali c’è il “rischio che la bambina ha di crescere vivendo solo nell’ orbita materna“.

11) 2016, Tribunale penale di Viterbo, il perito, psicologa, scrive: “si rilevano spunti di criticità e di rischio evolutivo, espressi attraverso i su indicati elementi inadeguati dal punto di vista contenutistico e formale, in relazione ad aspetti inerenti il rapporto con l’elemento paterno“.

12) 2016, Tribunale civile di Viterbo, il CTU, psicologo, scrive: “Questo stato di cose costituisce un elemento di rischio per il processo evolutivo, spingendo la diade madre/bambina verso una (presumibile quanto denegata) posizione regressivo – simbiotica sicuramente da evitare“.

13) 2016, Tribunale civile di Napoli, la CTU, psicologa, scrive: “significativo rischio di oltrepassare negli anni futuri i limiti della psicopatologia“.

14) 2021, Tribunale civile di Verona, il CTU, psichiatra scrive che il minore “corre un preoccupante e concreto rischio evolutivo“.

15) 2017, Tribunale civile di Imperia, CTU, psicologa, scrive: “in questo momento il rischio di pregiudizio è molto alto“.

16) 2016, Tribunale civile di Vicenza, la CTU, psicologa, scrive: “il conflitto di lealtà con la madre sortisce sul bambino un effetto lacerante e lo espone al rischio di una evoluzione psicopatologica“.

17) 2013; di questo caso non posso riportare il tribunale poiché il caso sarebbe facilmente individuabile esponendomi alla solita intimidazione della minaccia di querela per diffamazione. La CTU, psicologa, scrive (citando il falso comunicato stampa della SINPIA: “La comunità scientifica è concorde nel ritenere che l’alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso“.
NOTA: in seguito a questa autentica falsità scientifica, nonostante le puntuali controdeduzioni nelle quali evidenziavo tutte le falsità scritte dalla CTU, il bambino venne tolto alla madre e consegnato al padre, sempre assente per via del suo lavoro, e alla nuova compagna del padre. La madre non ha mai potuto vederlo nel corso degli anni trascorsi sino alla maggiore età del figlio. Appena compiuti i 18 anni il ragazzo è tornato dalla madre; ha gravi disturbi comportamentali caratterizzati da aggressività verso cose e persone, aggressività reattiva alla trascuratezza e alle violenze subite (con il sospetto, mio, anche di abusi sessuali). Unico caso, tra quelli che conosco, in cui la giudice, abusando sicuramente dei suoi poteri, ha disposto una perizia psichiatrica sulla madre per farla ‘passare per pazza’. Il perito, un neurologo, senza visitare la donna, che giustamente non si presentò alla convocazione e si rese irreperibile, arrivò a diagnosticarle un disturbo di personalità di tipo istrionico paranoideo con aspetti antisociali; una grandissima cazzata visto che ben tre disturbi di personalità (istrionico, paranoideo e antisociale) non possono coesistere nella stessa persona. Del resto da un neurologo cosa ci si può aspettare in termini di clinica psichiatrica!

18) 2018; anche per questo caso non posso riportare il tribunale poiché il caso sarebbe facilmente individuabile esponendomi alla solita intimidazione della minaccia di querela per diffamazione. La CTU, psicologa, scrive: “il minore sta vivendo una condizione di grave pregiudizio per la sua salute, se continuasse a vivere in questa situazione, il rischio concreto per la sua salute psicofisica sarebbe:
– scissione psicologica (splitting) con gravi ripercussioni sulle relazioni affettive. Si rimarca che il meccanismo di splitting è presente nelle personalità Borderline (Fertuck, Fischer, & Beeney, 2018);
– sviluppo di un falso sé e di bassa autostima;
– sostituzione della figura paterna
“.
NOTA: il minore, che all’epoca aveva 8 anni e adesso ne ha 16; nonostante la miriade di CTU che ha subito, valutazioni psicologiche e cazzate varie (mi si perdoni la scivolata), tra cui numerosi tentativi di sottrarlo alla madre con la forza, è un ragazzo che ha avuto uno sviluppo eccellente proprio grazie alla madre e ai nonni materni, non ha alcun disturbo psichico, a dispetto di quanto pronosticato dai vari CTU e servizi sociali. Questo dato di realtà smentisce nella maniera più categorica tutte le stupidaggini che sono state scritte nelle numerose CTU che ha subito: non ha avuto nessuna scissione psicologica né ha una personalità borderline, non ha un falso sé né ha bassa autostima, non ha sostituito il padre, sa benissimo chi è il padre e se ne tiene lontano perché ha le sue ragioni per tenersene lontano.

Con queste prime 18 CTU sono a metà della mia casistica personale; continuerò il lavoro di analisi.
Come si vede l’ignoranza di questi CTU è massima e va da psicologi a psichiatri e neuropsichiatri infantili, da Nord a Sud della penisola; o forse non è ignoranza ma solo malafede. Nell’un caso o nell’altro, inconsapevolmente o consapevolmente, di fatto i CTU con questa falsità scientifica continuano a ingannare i giudici, a prendersi gioco della Giustizia e a rovinare la vita a migliaia di bambini.

]]>
I BADANTI DELLE FAMIGLIE SEPARATE http://andreamazzeo.altervista.org/blog/i-badanti-delle-famiglie-separate/ Sun, 31 May 2026 07:46:16 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2621 Continue reading →]]> … tutti gli artefici del girotondo
intorno al letto di un moribondo.

Moribondo, anzi moribonda, nello specifico, è la famiglia in procinto di separarsi o già separata ma ancora inviluppata in pastoie giudiziarie attinenti l’affidamento dei figli minori che rifiutano un genitore.
Sul rifiuto del minore è nato tutto un circo equestre che vede avvocati, giudici, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali e chi più ne ha più ne metta, prestigiare e ‘saltibancare’ intorno alle motivazioni del rifiuto nonostante i bambini urlino sino allo sfinimento che rifiutano quel genitore perché ne hanno paura.
E qui entrano in gioco quelli che chiamo badanti della famiglia separata.

Si comincia con i Servizi sociali incaricati di relazionare al Giudice, monitorare la situazione soprattutto a tutela dei minori, a volte affidatari dei minori stessi. Molto spesso, non sempre e non tutti, vanno molto al di là dal loro mandato e dei loro compiti, parteggiando, in maniera più o mano palese, per uno dei genitori di solito quello rifiutato dal bambino. E così il bambino che sperava di trovare in assistenti sociali e psicologi persone capaci di ascoltarlo e dargli voce, si ritrova di fronte a persone che vogliono costringerlo ad avere una relazione con il genitore da lui rifiutato.

È oltremodo scontato che queste figure istituzionali debbano limitarsi a riportare al Giudice, fedelmente e in maniera terza e imparziale, le risultanze della loro indagine sociale e dei loro interventi, ovvero i motivi del rifiuto così come il bambino glieli comunica; sarà il Giudice a valutare. Si trasformano invece nei gendarmi della bigenitorialità, cosa della quale nessuno li ha investiti scrivendo al giudice che il bambino rifiuta un genitore perché l’altro è ostativo, malevolo, e così via; e ne ho già parlato.

Segue il Curatore speciale del minore; dovrebbe essere l’avvocato dei minori, colui cioè che rappresenta al giudice del procedimento la volontà del bambino; sarà poi il Giudice a valutare ciò che gli viene rappresentato dal Curatore (avvocato del minore). Molto spesso, non sempre e non tutti, i curatori si trasformano invece in para-giudici, esprimendo valutazioni soggettive sulla vicenda e sul rifiuto del minore verso un genitore (che non competono loro), quando non diventano, sic et simpliciter, i carnefici del minore; coloro cioè che vogliono costringere il bambino ad accettare il genitore rifiutato giungendo a esprimere, in maniera del tutto incompetente, valutazioni psicologiche sulla vicenda.

Essendo avvocati, e dovendo svolgere un lavoro da avvocati, quindi a tutela e difesa del loro cliente, che nel caso specifico è il bambino da tutelare e non da torturare, dovrebbero poter svolgere il loro lavoro liberi da condizionamenti di ogni sorta avendo come unico obiettivo la difesa del cliente. Vengono però nominati dal Giudice del procedimento e questo è già un condizionamento; condizionamento perché devono in qualche modo accondiscendere …, se non lo facessero non riceverebbero più incarichi come Curatori speciali.

Una procedura corretta e rispettosa dei diritti del minore dovrebbe prevedere la nomina del Curatore speciale del minore da parte del Presidente dell’Ordine forense della provincia in cui risiede il bambino, su richiesta dei Giudice del procedimento; ovviamente il Curatore speciale del minore così nominato risponderà del suo operato, sotto tutti gli aspetti, al Presidente del suo Ordine professionale.

E qui il bambino viene già a trovarsi preso tra due fuochi, Servizi sociali e Curatore speciale che vogliono costringerlo ad accettare il genitore rifiutato.

Al Curatore speciale può far seguito, ove sia pronunciata la sospensione o la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, il Tutore del minore; la nomina viene fatta dal Giudice tutelare.
A questo punto il bambino viene a trovarsi preso addirittura fra tre fuochi: Servizi sociali che sono affidatari, Curatore del minore che dovrebbe essere il suo avvocato ma molto spesso non lo è, e il suo Tutore; a questo punto la vita del bambino è stravolta perché ciascuna di queste figure istituzionali lo convoca per dei colloqui, in orario scolastico o in orario non scolastico ma di tempo libero o di altri impegni; non è raro che queste figure siano conflittuali tra loro (parlo di casi concreti che ho conosciuto), insomma un autentico caos.
Come se ne esce?

A mio parere, se è stato nominato un tutore, lo stesso, essendo avvocato, assume la rappresentanza processuale del suo tutelato e diviene pure affidatario del minore; non ha senso che affidatario del minore e titolare della responsabilità genitoriale dello stesso siano due figure istituzionali differenti, né ha senso che la rappresentanza legale del minore nel processo venga sottratta al suo tutore legale.

Ci sono poi gli educatori, sia quelli delle comunità, ove il bambino che rifiuta un genitore venga rinchiuso in una comunità, sia quelli che ti vengono a importunare a casa (educativa domiciliare, la chiamano); cosa ci sia da educare in queste vicende, quando cioè un bambino rifiuta la relazione con il genitore violento o abusante, non si comprende proprio. Loro obiettivo ovviamente è far accettare al bambino il genitore da lui rifiutato. “Onora il padre e la madre e onora anche il loro bastone” scriveva Fabrizio De André; pare che questo sia l’imperativo categorico di questi personaggi.

E giungiamo ai famigerati CTU, ovvero i professionisti dell’area psy (psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili, ma ci fa capolino anche qualche neurologo) incaricati quali consulenti del Giudice. I quali giudici, per mia esperienza professionale, se li scelgono tra i più ignoranti in materia psicologica, psichiatrica e neuropsichiatrica infantile.
Questi bellimbusti hanno scassato i cosiddetti per un ventina d’anni con la falsa malattia, la famigerata sindrome di alienazione genitoriale o PAS, rovinando decine di migliaia di madri e figli, e già questa è la dimostrazione più evidente della loro ignoranza; se sei un professionista serio e competente sai distinguere una malattia vera da una falsa malattia, autentica spazzatura pseudoscientifica. E se non sai distinguere le due cose o sei ignorante o sei in malafede.

Morta la PAS, in quanto dichiarata priva di validità scientifica dal Ministro della Salute nel 2012, si sono inventati l’alienazione parentale profetizzando che sarebbe entrata nel DSM-5 come Disturbo relazionale.

Pubblicato il DSM-5 e visto che l’alienazione parentale non c’era, né c’era un disturbo relazionale (non poteva esserci perché i disturbi, ai sensi dei DSM, sono delle persone e non delle relazioni) sono giunti a sostenere che comunque nelle pagine del DSM-5 c’era lo spirito dell’alienazione parentale (pagg. 111 e 112); a questo punto meglio una seduta spiritica.

Ma senza dilungarci vediamo di capire perché sono ignoranti.

Ignorano per esempio gli studi sull’attaccamento e non hanno la più pallida idea di cosa sia l’attaccamento del bambino alla madre; ignorano di conseguenza quali danni causano ai bambini troncando il legame di attaccamento, togliendolo alla figura di attaccamento principale e rinchiudendolo in comunità o consegnandolo al genitore rifiutato dal bambino. Mi limito a riportare una recente dichiarazione del Prof. Vittorino Andreoli, che ne sa sicuramente più di tutti loro messi assieme.

“Attaccare il legame bambino-madre pone le condizioni che possono favorire un grave disturbo mentale. Non lo dice Vittorino Andreoli, lo dice un grande psicologo come Gregory Bateson, che ha analizzato come attaccare e distaccare un figlio di quell’età dalla madre generi una dissociazione che, nella fase dell’adolescenza, promuove le condizioni della schizofrenia”.

Ignorano pure gli studi più recenti, che risalgono comunque a una decina di anni fa almeno, sulle emozioni umane e in particolare sulla paura.

Ignorano gli studi della psichiatria sistemica, parlano ancora di conflitto di lealtà laddove il bambino non vive alcun conflitto di lealtà, anzi con il rifiuto verso il genitore violento, abusante, maltrattante, si è tirato fuori dal conflitto di lealtà, non ha più bisogno di mantenere la lealtà a entrambi i genitori, come quando la famiglia era unita, ma ha scelto il genitore preferito, quello accudente, amorevole.

E ignorano pure ciò che scrisse Freud sull’amnesia infantile e cioè che riguarda i ricordi degli adulti sui primi anni dell’infanzia e non i ricordi dei bambini su violenze e abusi sessuali. Quanti bambini non sono stati creduti e quanti pedofili sono stati salvati con questa falsità scientifica!!

E ignorano pure tante altre cose, pur di compiacere il Giudice che li ha incaricati, altrimenti non ricevono più incarichi; non si spiega diversamente il fatto che, a dispetto della imparzialità che dovrebbe caratterizzare ogni atto della Pubblica Amministrazione, vengono coccolati dai giudici che ad alcuni affidano numerosi incarichi di CTU; dicono che sono di loro fiducia (tradotto: ci compiacciono).

Per porre fine a questo scandalo gli incarichi di CTU e perito debbono essere conferiti a rotazione tra tutti gli iscritti ai relativi Albi e non dovrebbero essere conferiti dal Giudice del procedimento ma dal Presidente del Tribunale, al quale devono rendere conto del loro operato. Se hanno i requisiti per essere iscritti agli Albi dei CTU e dei periti vuol dire che sono di fiducia della Giustizia; e debbono essere di fiducia della Giustizia non del singolo Giudice.

Dei Giudici ho già detto.

]]>
E PARLIAMO DI ASSISTENTI SOCIALI E GIUDICI-terza parte http://andreamazzeo.altervista.org/blog/e-parliamo-di-assistenti-sociali-e-giudici-terza-parte/ Tue, 24 Mar 2026 06:41:09 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2611 Continue reading →]]> Quando nel 2010-2011 cominciai a occuparmi, come già detto, delle vicende separative e di affidamento dei minori, gli anni in cui imperversava la PAS, la falsa malattia che colpiva madri e bambini dopo la separazione, mi venne girato un link di Youtube.

Non conoscevo all’epoca né questa giudice né gli altri personaggi inquadrati nel video.
Cominciai a documentarmi.

Capitai così sul sito della rivista Minori e Famiglia (adesso si chiama Minori e Giustizia), rivista ufficiale dell’AIMMF (Associazione dei Magistrati per i Minori e la Famiglia). Scorrendo gli articoli delle varie annate, in quella del 2004 trovai un articolo dal titolo “La Sindrome di Alienazione Genitoriale secondo Richard A. Gardner” (3.7.04) firmato da un certo Guido Parodi (tra parentesi questo Guido Parodi, giurista o psicologo, è inesistente).

L’articolo era la riproposizione dei concetti cardine della PAS con alcune considerazioni personali dell’autore dell’articolo medesimo.
La cosa mi allarmò non poco e pensai di dover correggere quella disinformazione; proposi alla rivista la pubblicazione della traduzione in italiano di questo articolo della Prof.ssa Carol Bruch.Chi sia la Prof.ssa Bruch potete leggerlo qui.

La risposta potete leggerla in questa immagine.

I magistrati minorili e della famiglia hanno preferito l’articolo di uno sconosciuto a quello di una docente universitaria di Diritto, tra i massimi esperti a livello mondiale di Diritto di famiglia.
Ora, a prescindere da ogni altra considerazione, una presunta ‘malattia’ come la PAS che colpisce solo le donne ma non tutte le donne, solo le donne che si separano dal coniuge ma non tutte le donne separate, solo quelle i cui figli rifiutano la relazione con il padre che accusano di violenza o abusi sessuali; e che colpisce i bambini ma non tutti i bambini, solo i figli di genitori separati ma non tutti i figli di genitori separati, solo quelli che rifiutano la relazione con il padre che accusano di violenza o abusi sessuali; bene, una porcheria del genere non può essere una malattia, e non c’è bisogno di essere medici per capirlo.
E credo che anche i giudici, persone dotate di elevata cultura e di capacità di ragionamento logico superiori alla media, fossero in grado di capirlo.

Ma cosa è successo di quell’articolo? Naturalmente ne parlai sui media, Facebook e altrove.
Dopo un po’ è scomparso dal web.
Eh, no, troppo semplice gettare il sasso e nascondere la mano; ma il web è grande, o meglio è un grande archivio e proprio sull’archivio del web l’ho ritrovato.
Da qui un mio post sulla questione.

Questo articolo e la risposta negativa alla proposta di pubblicare la traduzione in italiano dell’articolo della Prof.ssa Bruch che demolisce il concetto di PAS, mi portano a pensare che i giudici minorili e della famiglia (non tutti, per carità) siano talmente convinti dell’esistenza di questa inesistente malattia (a voler essere cattivi si direbbe ‘indottrinati sulla PAS’) e comunque convinti che un bambino che rifiuta un genitore è stato condizionato, manipolato psicologicamente dall’altro genitore, che cercare di convincerli del contrario è partita persa in partenza.
Avvalorano questa mia ipotesi i fatti seguenti.

La presidente di un altro tribunale dei minori ha relazionato sulla PAS a un convegno di qualche anno fa. Talmente convinta che in un caso che ho seguito, nonostante le prove della violenza del padre contro la madre e il figlio, refertate dal Pronto soccorso e da medici specialisti, e quindi del logico rifiuto del bambino verso il padre, ha comunque disposto il collocamento del bambino in una comunità per poi, dopo due anni di reset, collocarlo dal padre; tutto questo nonostante la circostanza che in un precedente giudizio sullo stesso caso un’altra giudice aveva escluso che il bambino fosse stato condizionato dalla madre.

Per un altro caso il presidente della Sezione minori di un tribunale ordinario è arrivato a scrivere nell’Ordinanza con la quale disponeva la CTU che per lui quello era un chiaro caso di alienazione parentale; improvvisandosi parapsicologo, dando indicazioni al CTU e anticipando il giudizio.

Infine, un altro giudice scrive nel decreto che il minore va decondizionato.

Questo per quanto di mia conoscenza; occorre a questo punto un serio lavoro di formazione per i giudici minorili e della famiglia, non più affidato a psicologi giuridici; troppi sono i danni creati dagli psicologi giuridici in queste vicende per continuare a fidarsi di loro.

]]>
E PARLIAMO DI ASSISTENTI SOCIALI E GIUDICI-seconda parte http://andreamazzeo.altervista.org/blog/e-parliamo-di-assistenti-sociali-e-giudici-seconda-parte/ Thu, 26 Feb 2026 19:12:37 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2595 Continue reading →]]> Il mio primo impatto con i servizi sociali che intervengono nelle vicende separative e di affidamento dei minori fu sconcertante.

Come si può leggere (la vicenda è chiusa da tempo, risale al 2009) qui non si è trattato affatto di “messa in protezione” dei minori (cito dall’articolo citato nella prima parte) ma della formulazione della diagnosi (non credo sia di competenza dei servizi sociali) di una presunta malattia (la PAS) inesistente nelle classificazioni ufficiali della malattie e nei trattati e manuali di psichiatria.
Si proteggono i minori in questo modo? Senza ascoltarli? Appioppando loro una malattia inesistente che porta invariabilmente all’inserimento (reclusione) in una comunità?
L’intera vicenda è riassunta qui.

Un secondo impatto lo ebbi per una vicenda abbastanza scabrosa, una bambina accusava il padre di aver commesso su di lei abusi sessuali; la vicenda è riassunta qui.
Mi riferì la madre della bambina che l’assistente sociale del comune al suo rifiuto di forzare la bambina a relazionarsi col padre da lei rifiutato, la aggredì verbalmente dicendole: “continuando così ne farà una handicappata come lei“.
Madre laureata in Fisica e docente di Fisica nelle scuole superiori. Una frase che testimonia l’assoluta mancanza di professionalità di questa assistente sociale e che fa il paio con quello che un’altra assistente sociale disse a una ragazzina che si opponeva all’ingresso in comunità: “dai, è come andare in colonia“. Sarebbe questa la tanto millantata professionalità delle assistenti sociali? Prendere in giro i propri assistiti? Prendersi gioco degli adolescenti, come se questi fossero persone non senzienti?

Terzo impatto per un altro caso di accusa di abusi sessuali al padre di due minori; qui la vicenda in sintesi. L’assistente sociale giunse quasi a perseguitare la madre dei due ragazzi, recandosi presso il suo domicilio al di fuori degli orari di servizio, lasciando dei bigliettini nella buca delle lettere con i quali le fissava degli appuntamenti in ufficio, pur avendo i suoi recapiti telefonici e di posta elettronica.

In un quarto caso l’assistente sociale ha ingannato il ragazzo dicendogli di salire con lei in macchina e che l’avrebbe portato dal giudice che doveva ascoltarlo; lo ha invece portato in una comunità.

Quinto caso in cui le assistenti sociali hanno messo in atto un vero e proprio rapimento della bambina, attirandola con la scusa di farla giocare e poi mettendola in macchina e in fretta e furia portarla in una comunità all’insaputa della madre e del suo legale. L’avvocato della madre, sconcertato per questa vicenda, giunse, provocatoriamemente, a chiedere un TSO per le assistenti sociali che giunsero a dirgli che la bambina diveva essere resettata; giunse a confidarmi che nemmeno nei peggiori processi di mafia si era trovato di fronte a tanta omertà. In seguito a questa vicenda la nonna materna della bambina si ammalò gravemente e dopo poco tempo morì.

Potrei continuare a lungo, i casi che conosco sono circa 130; tutto questo per dire che non si può generalizzare facendo una difesa di ufficio della categoria, ma che nella categoria delle assistenti sociali ce ne sono tante che hanno una scarsa o nulla professionalità, purtroppo. Che il CNOAS, invece di fare una retorica, ma anche patetica, difesa di ufficio intervenga implementando una formazione professionale seria e competente, non più affidata agli psicologi giuridici e a quanti sostengono la PAS o alienazione parentale o altrimenti denominata (oggi i soliti psicologi ignoranti parlano di rifiuto genitoriale). Si tratta di scienza spazzatura, e della peggiore specie, secondo la parole di Jon Conte, docente di sociologia all’università di Washington. E continuare a sguazzare nella spazzatura mi sembra che sia poco dignitoso per le assistenti sociali.

E per completare il quadro si legga qui e qui.

SEGUE

TORNA ALLA PRIMA PARTE

]]>
E PARLIAMO DI ASSISTENTI SOCIALI E GIUDICI-prima parte http://andreamazzeo.altervista.org/blog/e-parliamo-di-assistenti-sociali-e-giudici-prima-parte/ Thu, 26 Feb 2026 18:44:36 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2593 Continue reading →]]> Lo spunto per questo post è rappresentato dalla recente pubblicazione di un documento da parte dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) dal titolo “Prelevamento dei minori. Facciamo il punto“, realizzato con il contributo delle avvocate Alessandra Capuano Branca e Marina Marconato.

Nulla di scandaloso, da tempo si aspettava un documento come questo da parte del Garante ma sinora solo parole, e a volte nemmeno quelle perché i suoi predecessori dormivano proprio; la Dott.ssa Marina Terragni, nominata Garante nel 2025, lo ha prodotto e forse è questo che dà fastidio ad alcuni. Perché questo documento è un vero e proprio sasso nello stagno delle vicende separative e di affidamenti dei minori; uno stagno che dà da vivere a molti …

Contro questo documento si sono levati gli strali, come si usa dire, del Consiglio Nazionale degli Ordini delle Assistenti Sociali (CNOAS), che rimanda a un articolo pubblicato dal giornale Vita e di un’associazione di magistrati, Area Democratica per la Giustizia (Area DG), con un comunicato stampa reperito su Facebook (non ho il link all’originale).
Cominciamo con il documento del CNOAS.

PREMESSA
Ho iniziato a lavorare nel SSN dal 1978, Centri di igiene mentale, Reparto di psichiatria, ex-Ospedale psichiatrico, Comunità riabilitative; il mio cv è a questo link. Ho iniziato al CIM di Gallipoli, dopo un anno mi sono trasferito al CIM di Lecce e dopo alcuni mesi a quello di Nardò. Nel 1986 ho vinto il concorso per Aiuto psichiatra presso il CIM di San Pancrazio Salentino e dopo tre anni mi sono trasferito a Lecce presso l’ex Ospedale psichiatrico. È seguita un’esperienza di circa tre anni, presso il Reparto di psichiatria di Lecce e poi nuovamente al CIM di Lecce. In pensione dal 2014, sono stato consulente di varie Comunità riabilitative psichiatriche sino al 2023.
In questi anni ho conosciuto e collaborato con numerose assistenti sociali; ne ho conosciute di preparate e di ignoranti, di volenterose e di lavative. Questo per parare la facile critica (che mi aspetto) di essere prevenuto nei confronti delle assistenti sociali; no, mi spiace per i critici a tempo perso, apprezzo il grande lavoro che svolgono con professionalità le assistenti sociali, almeno la maggior parte di esse.

Nel 2010 ho cominciato a seguire casi di separazioni e affidamento minori e ho cominciato a conoscere l’altra faccia dei Servizi sociali.

SEGUE

]]>
PARLIAMO DI COMUNITÀ PER MINORI http://andreamazzeo.altervista.org/blog/parliamo-di-comunita-per-minori/ Mon, 16 Feb 2026 12:25:09 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2586 Continue reading →]]> Mi è capitato di leggere di recente un articolo del giornale online Vita, risalente a novembre 2025, focalizzato sul cosiddetto caso della ‘famiglia nel bosco’ ma che allarga l’analisi alle comunità per minori in genere; ed è qui che leggo cose molto opinabili.
Una delle persone intervistate, Sara Santi, referente per l’area residenzialità della cooperativa Il Melograno, afferma infatti che: “l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine nasce come temporaneo, in presenza di fattori di pregiudizio che fanno temere che quella famiglia, in quel momento, non sia idonea per quel minore.”

Non discuto su questo, è la sua esperienza; la mia è diversa.
Nel campo particolare che seguo dal 2010, oltre 15 anni, quello delle separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia o ad abusi sessuali incestuosi, che psicologi, assistenti sociali, avvocati e giudici, si ostinano a definire come separazioni ad elevata conflittualità, accade che i bambini che dopo la separazione rifiutano la relazione con un genitore, da loro accusato, appunto, di violenza o abusi sessuali, vengono sottratti al genitore protettivo, rinchiusi in comunità per subire trattamenti di reset o decondizionamento, e poi essere consegnati proprio al genitore da loro rifiutato.

Non mi sembra proprio che la permanenza del bambino con il genitore protettivo rappresenti un fattore di pregiudizio che faccia temere che questo genitore non sia idoneo per quel minore.

E ancora si legge: “Sia che il bambino allontanato vada in una comunità, sia che vada in una famiglia affidataria, il rapporto con la famiglia d’origine non è tranciato“.
Sarà così, non lo metto in dubbio, ma nei casi cui mi riferisco viene troncato ogni rapporto del bambino con il genitore protettivo, non solo, ma viene sconvolto tutto il suo sistema di vita sino ad allora, niente più la stessa scuola, niente più gli stessi amici, gli stessi giochi, ecc; trattamento che a una pedagogista ha ricordato il famigerato 41-bis.

Infine l’intervistata afferma: “Quando ci troviamo davanti a un allontanamento, mi sento di dire che possiamo essere certi al 99% che ci fossero tutte le ragioni per farlo.”
Quali sarebbero le ragioni in questi casi, quando il bambino rifiuta la relazione con un genitore accusandolo di violenza o abusi sessuali; non c’è nessuna ragione, in questi casi, per allontanare il bambino dal genitore protettivo, non ha proprio senso privare il bambino del genitore che lo difende e lo protegge.

Fino a quando?

]]>
RIFIUTO GENITORIALE: VADEMECUM OPERATIVO http://andreamazzeo.altervista.org/blog/rifiuto-genitoriale-vademecum-operativo/ Wed, 04 Feb 2026 11:48:31 +0000 https://andreamazzeo.altervista.org/blog/?p=2571 Continue reading →]]> I soliti psicologi ‘gnurant, pardon psicologi giuridici, si stanno sperticando con libri e convegni per propagandare la solita minestra riscaldata della PAS, divenuta poi alienazione parentale e che adesso hanno rinominato rifiuto genitoriale; questo perché è ormai chiaro anche ai somari che non esiste alcuna alienazione parentale. Per non sentirselo ripetere si sono inventati questa cosa del rifiuto genitoriale, così nessuno può dire che il rifiuto genitoriale non esiste. I furbetti della psicologia ‘gnurant, pardon psicologia giuridica.

Naturalmente, il tutto, libri e convegni, mira a tenere in piedi il loro lucroso business sulla pelle di madri e bambini; a volte ‘sulla pelle’ in senso letterale, perché molte carriere degli psicologi ‘gnurant sono costruite proprio sulle lacrime, sul sangue e sulle ossa di madri e bambini (e perdonate l’espressione truce ma a volte accade proprio questo).

Di rifiuto genitoriale ne ho parlato spesso, in post, articoli e convegni; gli psicologi ‘gnurant fanno finta di non capire.

Riepiloghiamo.
Se siamo in sede di CTU dobbiamo necessariamente attenerci alla legge, siamo pubblici ufficiali non possiamo derogare dalle leggi della Repubblica Italiana.
L’unico vademecum operativo sul rifiuto del minore, che ha un riconoscimento giuridico, è rappresentato dall’art. 473-bis.6 del Codice di Procedura Civile; il resto, in particolare tutto ciò che sostengono gli psicologi ‘gnurant, non ha alcun valore giuridico.
Il giudice DEVE ascoltare il bambino.
Dice, ma il bambino può essere stato manipolato dall’altro genitore; ok, può essere ma può non essere. Ma questa presunta manipolazione (che se avvenuta è un fatto, un reato) deve essere accertata dal giudice. Non compete infatti al CTU accertare i fatti, i reati, lo dicono loro stessi.

Per una volta, almeno, tacciano questi stultiloquenti e lascino parlare le leggi.
Infine, che rifiuto genitoriale e alienazione parentale siano la stessa cosa lo dichiarano loro stessi, come risulta da questi screenshot; quindi discorso chiuso.

]]>