Il proliferare di sentenze discordi ha fatto sì che – finalmente – la questione sarà devoluta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale – si spera a breve – si pronuncerà in modo definitivo.
]]>In ossequio al principio del “favor rei”, i nuovi importi saranno applicabili ai contribuenti sia per le violazioni commesse in passato sia per i procedimenti in corso.
Per quanto riguarda la dichiarazione infedele, la soglia di punibilità passa da € 50.000 a € 150.000 e il valore d’imponibile evaso da € 2.000.000 a € 3.000.000. Sono inoltre esclusi dalla fattispecie penale i costi indeducibili, a patto che siano reali.
Sono introdotti due nuovi reati: l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta – reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni – e l’indebita compensazione di crediti inesistenti, con pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni. Sia l’omissione del mod. 770 sia la compensazione di debiti tributari con crediti inesistenti saranno contestabili qualora l’ammontare delle ritenute non versate (nel primo caso) e della compensazione (nel secondo caso) saranno superiori a € 50.000.
Altro punto molto importante. I reati di omesso versamento e d’indebita compensazione non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente estingua i relativi debiti tributari (comprese sanzioni e interessi) anche a seguito di procedure conciliative e di adesione.
Tratto da “il Sole 24 Ore” dell’8 ottobre 2015
]]>È necessario quindi in primis – come noto – scaricare l’applicazione Dike. Successivamente, cliccate col tasto destro del mouse su un qualsiasi file p7m e scorrete fino a “ottieni informazioni”. Lì troverete agevolmente l’opzione per far aprire qualsiasi file p7m con Dike come applicazione di default.
]]>I pensionati con reddito da pensione pari a € 1.500,00.= riceveranno un rimborso una tantum di € 796,00.=.
Per le pensioni tra le tre e le quattro volte il minimo (1500-2000 euro), la rivalutazione per il 2012-2013 sarà del 40% dell’inflazione (2,7% per il 2012 e 3% per il 2013); per le pensioni tra quattro e cinque volte il minimo (2000-2500 euro lordi al mese), sarà del 20% dell’inflazione; per le pensioni tra i 2500 e i 3000 euro la rivalutazione sarà solo del 10%. Le pensioni d’importo superiore a sei volte il minimo non avranno alcun rimborso.
Le somme erogate il primo agosto saranno soggette a tassazione separata. Dal 2015 saranno tassate in modo ordinario.
Va da sé che chi vorrà far valere i propri diritti per l’intera somma indebitamente sottratta (e non soltanto per il «bonus» elargito dal Governo), potrà richiedere all’INPS quanto spettantegli tramite un ricorso al Giudice competente.
]]>I pensionati che percepiscono € 2.200,00.=, dal 1 agosto, riceveranno un rimborso di circa € 800,00.= lordi; chi ha un assegno di € 2.700,00.= ne vedrà circa € 315,00.= lordi; sopra € 2.890,00.= non è previsto alcun indennizzo.
Sulla somma restituita sarà applicato il sistema fiscale della tassazione separata, più favorevole al contribuente
Il bonus sarà una tantum, lasciando quindi aperta la via giudiziaria a chi volesse recuperare l’intera somma spettante.
]]>L’istruttoria espletata sul caso ha portato il Tribunale a rigettare le richieste della moglie in danno del marito, incentrate su una colpa basata sul sentirsi trascurata per avere il marito profuso ogni impegno alla costruzione del suo profilo professionale e di un solido impianto economico. Il marito aveva assunto incarichi di primario ospedaliero e di professore universitario, oltre a svolgere l’attività di libero professionista.
Il giudice ha accertato che il ménage familiare si sia costruito su una pattuizione implicita, che vedeva il marito impegnato a provvedere al fabbisogno economico della famiglia e la moglie dedita ai compiti materiali genitoriali.
La violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie è emersa in sede testimoniale, che ha accertato che quest’ultima intrattenesse una relazione con un amico di famiglia, già molto tempo prima – due anni – della separazione. Questo dato, oltre all’assiduità della frequentazione e al fatto che gli amici della coppia ne fossero a conoscenza, ha portato il giudice ad affermare il nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio.
È stato quindi escluso l’assegno di mantenimento a carico del marito. Inoltre, la mancanza probatoria dello stato di bisogno ha impedito anche il riconoscimento degli alimenti a favore della moglie. Per ciò che concerne le due figlie, è stato stabilito (considerato il reddito paterno) un importo di € 4.000, da corrisponder alla madre in questo modo: integralmente per la minore e per i due terzi per la figlia maggiorenne, potendo l’importo residuo di € 500 essere versato dal padre direttamente nelle sue mani.
Da: il Sole24Ore del 18 giugno 2015
]]>Gli orientamenti sono differenziati:
A) CASI DI POSSIBILI REVISIONI AL RIBASSO
B) CASI DI POSSIBILE REVISIONE AL RIALZO
C) OBBLIGO CONFERMATO SENZA MODIFICHE
Da: il Sole24Ore del 27 aprile 2015
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